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Il garante per la protezione dei
dati personali: nella riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri
dell'8 marzo 2001 con la quale è stato chiesto il parere del
Garante in ordine ad uno schema di regolamento di semplificazione
di alcuni procedimenti in materia previdenziale;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
OSSERVA
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il
parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento di
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo a
militari e a dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il procedimento amministrativo previsto può richiedere il
trattamento di dati "sensibili", attinenti in particolare allo
stato di salute, e persegue finalità considerate dalla legge di
rilevante interesse pubblico (art. 9 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
Di conseguenza tali dati possono essere trattati solo in presenza
di un atto normativo di rango almeno regolamentare che individui e
renda pubblici i tipi di dati e le operazioni di trattamento (art.
22, comma 3-bis, legge n. 675/1996; art. 5 d.lg. n.
135/1999).
Devono essere quindi soppressi i commi 5 e 6, secondo periodo,
ultima parte, dell'art. 4 dello schema in esame, i quali prevedono
erroneamente la prestazione del consenso dell'interessato che non
deve essere invece richiesto dalle pubbliche amministrazioni
(mentre l'eventuale opposizione al trattamento resta disciplinata
dall'art. 13 della legge n. 675/1996).
Deve essere invece introdotta nello schema una disposizione
applicabile a tutti gli uffici ed amministrazioni interessati al
provvedimento, che individui quantomeno le tipologie di dati e le
operazioni effettuabili. Analogamente a quanto di recente previsto
dall'art. 8 del d.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, in tema di
assegni di maternità e per il nucleo familiare, tale disposizione
potrebbe essere introdotta con una formula di tenore analogo al
seguente:
- "In applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n.
675/1996, il presente articolo identifica i tipi di dati sensibili
e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite. Gli uffici e gli organismi interessati
all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei
casi ivi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute dei richiedenti. Possono essere effettuate in conformità
agli artt. 3 e 4 del predetto d. lg. n. 135/1999, operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione dei dati. Oltre a quanto previsto dal medesimo art. 4,
eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei
dati sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi. I
predetti uffici ed organismi sono tenuti a rendere previamente
pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati
sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai
regolamenti".
Si ritiene necessario, inoltre, adeguare lo schema di regolamento
alle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di AIDS (v. in particolare le problematiche affrontate dal
Garante con i provvedimenti del 31 luglio 1998, in allegato, e del
31 dicembre 1998, citato nella Relazione annuale 1999, pag. 53).
Quando il giudizio diagnostico riguardi casi di infezione da HIV o
di AIDS, è necessario, pertanto, che il verbale recante tale
diagnosi sia consegnato dapprima al solo interessato, per le sue
valutazioni. Ove questi ritenga di chiedere o di non opporsi
all'ulteriore prosecuzione del procedimento, gli uffici devono
adottare specifiche cautele, in aggiunta a quanto previsto dal
citato art. 3, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei
dati ivi contenuti, in modo da limitarne rigorosamente la
conoscibilità.
Per qualunque diagnosi, poi, in caso di trasmissione del verbale
in forma cartacea, l'atto deve essere inserito in un plico chiuso
allegato alla missiva che l'accompagna.
È necessario, infine, che l'articolo 11 dello schema sia
riformulato:
- a) limitando l'accessibilità ai dati oggetto di comunicazione
fra gli uffici ed organismi ivi indicati ad un numero limitato di
persone incaricate dello specifico trattamento dei dati ai sensi
degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996;
- b) chiarendo l'ambito applicativo del comma 3, in particolare
precisando che la disposizione si riferisce solo alla comunicazione
di dati all'interessato da parte degli uffici
competenti.
Tutto ciò premesso il
garante:
esprime il parere richiesto nei termini di cui in
motivazione. |