| Il garante per la protezione dei dati personali:
nella riunione odierna, in
presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi
e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
vista la richiesta di parere del Ministero della difesa in ordine
allo schema di d.P.R. relativo alla documentazione caratteristica
del personale appartenente all'Esercito, alla Marina e
all'Aeronautica;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
OSSERVA:
1. Il Ministero della Difesa ha trasmesso per il parere uno schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente il
"Regolamento riguardante la redazione della documentazione
caratteristica del personale appartenente all'Esercito, alla Marina
e all'Aeronautica".
Il regolamento sostituirà il d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 per
porre rimedio alle carenze e agli inconvenienti dell'attuale
disciplina evidenziati nella relazione illustrativa allo
schema.
Il presente parere è espresso per quanto di competenza del Garante
ovvero per i profili attinenti al trattamento dei dati
personali.
Pertinenza e non eccedenza dei dati.
I modelli dei "documenti caratteristici" annessi allo schema di
regolamento prevedono la redazione di vari giudizi ed informazioni
sui militari interessati, in termini più ampi rispetto a quelli
relativi al personale civile della pubblica amministrazione.
Diversi giudizi riportati nei modelli sono tipizzati secondo una
precisa casistica, e solo alcune informazioni sembrano poter
assumere natura sensibile (in quanto ad esempio idonee a rivelare
lo stato di salute delle persone).
Si delinea comunque una raccolta consistente di delicate
informazioni sulla personalità degli interessati.
Il Garante ritiene quindi di segnalare al Ministero della difesa
l'esigenza di valutare con particolare attenzione l'effettiva
necessità di raccogliere tutte le informazioni e i giudizi
attualmente previsti negli allegati, in rapporto alla finalità
perseguite con la redazione dei documenti caratteristici.
La legge n. 675/1996 ha introdotto il principio della pertinenza e
non eccedenza dei dati personali trattati, che comporta una
scrupolosa verifica dell'adeguatezza dei dati agli scopi del
trattamento (art. 9, comma 1, lett. d)), che nel caso di specie
riguardano la valutazione delle attitudini professionali degli
interessati.
Il medesimo principio presuppone poi verifiche più rigorose in caso
di dati sensibili (art. 3 d.lg. n. 135/1999).
Il Ministero deve quindi inquadrare la problematica e il contenuto
di modelli dei documenti caratteristici garantendo il rispetto del
principio di proporzionalità in relazione alle peculiari figure
professionali interessate.
Va inoltre segnalata l'esigenza di introdurre il principio poc'anzi
richiamato nell'art. 4 dello schema o in altra disposizione di
carattere generale, quale criterio-guida per redigere i giudizi più
articolati previsti nei modelli che non si esauriscono nel
contrassegnare l'una o l'altra casella.
Informativa agli interessati
L'introduzione dei nuovi documenti caratteristici rende necessario
informare gli interessati delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati, quantomeno nel momento in cui gli interessati
conferiscono i dati e le informazioni utilizzati per i giudizi
(art. 10, comma 1, legge n. 675/1996). Tale aspetto deve trovare
anche espressa menzione nel regolamento.
Diritto di accesso ai dati personali
Oltre al diritto di accesso al "documento caratteristico" quale
documento amministrativo, nei limiti previsti dalla legge n.
241/1990, l'interessato ha diritto di accedere ai dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
quanto le informazioni e i giudizi contenuti nel documento hanno
natura di dato personale sebbene siano composti da diverse
valutazioni di ordine soggettivo.
Si ritiene quindi necessario precisare in tal senso l'art. 8, comma
1, dello schema in tema di accesso alla documentazione
caratteristica.
Comunicazione a terzi dei documenti caratteristici
L'art. 8, comma 2, riguarda l'obbligo di fornire copia dei
documenti caratteristici all'autorità giudiziaria, al Consiglio di
stato o alla Corte dei conti. Il secondo periodo del comma, che
prevede la facoltà di fornire l'originale del documento in casi
particolari, va perfezionato per evitare che il Ministero debba
procedere comunque ad una valutazione di merito e ad una
motivazione specifica anche quando l'autorità giudiziaria abbia
ordinato l'acquisizione dell'originale.
é poi necessario, attraverso una più precisa definizione,
delimitare l'art. 8, comma 3, che riconosce al Ministero ampia
discrezionalità nel rilasciare copia dei documenti caratteristici
per "motivi di interesse pubblico", fuori dei casi di accesso ai
documenti amministrativi e di acquisizione da parte degli organi
poc'anzi citati. Tale situazione giuridica configura infatti una
deroga al segreto d'ufficio che va peraltro collegata espressamente
alla disciplina introdotta dall'art. 27, comma 2, della legge n.
675/1996, in materia di comunicazione di dati personali tra
soggetti pubblici.
Analoga modifica appare necessaria per l'art. 8, comma 4, che deve
menzionare, almeno per grandi linee, le finalità che giustificano
la visione dei documenti caratteristici da parte delle autorità
centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei
superiori dell'interessato nella stessa linea ordinativa.
Modalità di conservazione dei documenti
L'espressione secondo cui i documenti sono custoditi "con cura e
riservatezza" (art. 12, comma 4), presente anche nel vigente
regolamento, va integrata con un riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei dati e di utilizzazione
dei dati sensibili (artt. 15 legge n. 675/1996; d.P.R. n. 318/1999;
artt. 3 e 4 d.lg. n. 135/1999).
Tutto ciò premesso il garante:
- esprime il parere richiesto nei termini di cui in
motivazione. |