CARABINIERI

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Ministero della Difesa

Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.

Nuovo cod.proc.pen. art. 268

Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi di ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti appartenenti a privati Legittimità Condizioni.

In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, allorchè ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima l'utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a privati, purchè le operazioni autorizzate con decreto motivato del P.M. avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e della polizia.