Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio
2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz.
diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.
Nuovo cod.proc.pen. art.
268
Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi
di ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti
appartenenti a privati Legittimità Condizioni.
| In tema di intercettazioni di comunicazioni e
conversazioni, allorchè ricorrano casi di urgenza e neanche la
polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è
legittima l'utilizzazione di impianti e apparecchiature
appartenenti a privati, purchè le operazioni autorizzate con
decreto motivato del P.M. avvengano sotto il diretto controllo
degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano
ad agire come una sorta di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e
della polizia. |