Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p., nella
parte in cui non consente di applicare in via provvisoria al
soggetto infermo di mente una misura di sicurezza non detentiva,
quale la libertà vigilata. Il rimettente si trova a dovere
decidere sulla richiesta, presentata dalla difesa di un soggetto
riconosciuto totalmente incapace di volere per infermità di mente
al momento dei fatti, di sostituzione della misura di sicurezza
provvisoriamente applicata del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario con la libertà vigilata, che, anche sulla base delle
risultanze delle ultime relazioni sanitarie dei medici della
struttura ove il soggetto è internato, risulterebbe più idonea a
soddisfare le esigenze di cura e ad assicurare nel contempo le
esigenze di controllo e di contenimento della diminuita, ma tuttora
persistente, pericolosità sociale. Il Giudice a quo ritiene che
l'impossibilità di sostituire la misura di sicurezza con altra non
detentiva si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione (e implicitamente con il diritto alla salute), essendo
privo di ragionevolezza il rigido automatismo di una disciplina
che in fase cautelare preclude al Giudice di valutare quale sia in
concreto la misura di sicurezza più idonea a contemperare le
esigenze di cura e quelle di controllo di un soggetto socialmente
pericoloso; irragionevolezza tanto più evidente ove si consideri
che la sentenza n. 253 del 2003 della Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo l'art. 222 c.p. nella parte in cui non
consente al Giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza non
detentiva.
2. -La questione è fondata.
3. - L'art. 206 c.p. impone al Giudice che debba disporre
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza nei confronti
di un soggetto totalmente infermo di mente e socialmente pericoloso
di ricorrere esclusivamente ad una misura detentiva, e cioè al
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il rimettente
lamenta appunto che il "rigido automatismo" della norma censurata
gli precluda di applicare la diversa misura di sicurezza della
libertà vigilata, che nel caso di specie, ove accompagnata da
opportune prescrizioni alla stregua di quanto previsto dall'art.
228 c.p., secondo comma, sarebbe la più idonea a soddisfare le
concomitanti esigenze di cura del soggetto infermo di mente e di
controllo della sua pericolosità sociale. Una situazione
sostanzialmente analoga è stata scrutinata con la sentenza n. 253
del 2003, con la quale questa Corte - prendendo in esame il rigido
automatismo della regola legale che imponeva al Giudice di
disporre, in caso di proscioglimento per infermità mentale, il
ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, anche
quando una misura non segregante quale la libertà vigilata,
accompagnata da opportune prescrizioni, avrebbe consentito di
soddisfare in modo più adeguato le esigenze di cura e di tutela e
quelle di controllo della pericolosità sociale - ha dichiarato
illegittimo l'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al
Giudice di adottare una diversa misura di sicurezza non detentiva.
Al riguardo, la Corte ha preliminarmente rilevato che, a
differenza di simili questioni sollevate nel passato, con le quali
era stata chiesta la mera eliminazione della misura di sicurezza o
la sua sostituzione con misure alternative di creazione
giurisprudenziale, ovvero era stata censurata la cronica
inadeguatezza delle strutture degli ospedali psichiatrici
giudiziari questioni dichiarate inammissibili o non fondate in
quanto miranti a interventi normativi o fattuali esorbitanti dai
poteri della Corte (v. da ultimo sentenza n. 228 del 1999 e
ordinanza n. 88 del 2001) -, veniva denunciato l'automa-tismo della
regola legale che impone al Giudice di applicare comunque
all'infermo di mente una misura di sicurezza detentiva e veniva
indicata una concreta soluzione alternativa, quale la libertà
vigilata, misura già prevista dall'ordinamento e "idonea a
soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato,
di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale,
dall'altro lato". La Corte, constatato che l'art. 222 c.p. "adotta
un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte
del Giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in
concreto, lesiva del necessario equilibrio tra le diverse esigenze
[...] e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo", ha
affermato che «l'automatismo di una misura segregante e "totale"
come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur
quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equili-brio
costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di
protezione dei diritti della persona».
4. - Le argomentazioni svolte dalla sentenza
n. 253 del 2003 nel censurare il rigido auto-matismo che
caratterizzava l'art. 222 c.p. e le conclusioni circa la violazione
del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute si
attagliano, a maggior ragione, alla disciplina del-l'applicazione
provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, posto che sarebbe irragionevole
precludere al Giudice l'applicazione in via provvisoria di una
misura non detentiva consentita invece in via definitiva. In
particolare, l'art. 312 c.p.p. dispone che per applicare la misura
provvisoria è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di
commissione del fatto", cioè un sommario giudizio prognostico,
mentre in caso di proscioglimento per infermità psichica
l'applicazione in via definitiva della misura presuppone
evidentemente un compiuto accertamento circa la sussistenza degli
elementi oggettivi e soggettivi del fatto di reato. La disciplina
censurata si riferisce cioè a una fase processuale in cui - proprio
alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto
assume particolare rilievo, in relazione alle condizioni di salute
dell'indagato infermo di mente, l'esigenza di predisporre forme di
cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante
interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità,
incompatibili con l'automatismo che contrassegna la disposizione
in esame. L'art. 206 c.p., nella parte in cui preclude di adottare
una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata -
che grazie alle prescrizioni che il Giudice può imporre a norma
dell'art. 228 c.p., secondo comma, consente nello stesso tempo di
attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura
del-l'infermo di mente e di disporre le opportune cautele per
controllare e contenere la sua pericolosità sociale - viola il
principio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla
salute, e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 c.p.
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte
in cui non consente al Giudice di disporre, in luogo del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non
detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona
inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità
sociale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre
2004. |