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Ministero della Difesa

Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello - Sentenza n. 4/2004 del 7 gennaio 2004 - Pres. Simonetti - Rel. Arganelli.

Danno patrimoniale della P.A. cagionato da militare in trattamento di missione per false fatturazioni.

Fatto

Con la sentenza impugnata l'appellante è stato condannato al pagamento in favore dell'erario della somma di lire 153.668 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre rivalutazione fino alla data di deposito della sentenza e gli interessi legali da tale data al saldo nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a lire 319.920. I fatti da cui trae origine la sentenza sono i seguenti. In seguito all'inizio di procedimenti penali avviati, in particolare dalla Procura militare di La Spezia e Padova, emergeva che militari di tutte le armi in missione a Roma preferivano alloggiare presso l'hotel Omissis vicino alla stazione Termini, scelto sistematicamente, rispetto ad altri alberghi.

Le indagini consentivano di appurare che l'hotel era uso rilasciare ricevute fiscali per importi superiori a quelli effettivamente pagati dai militari, che lucravano così la differenza rispetto a quanto liquidato dall'amministrazione sulla base delle ricevute false. Emergeva anche che l'hotel Omissis aveva predisposto un apposito programma di contabilità sul personal computer per registrare la "doppia contabilità". I fatti venivano appurati in modo incontrovertibile tramite il sequestro dei dischetti dell'hotel Omissis il cui titolare in sede di interrogatorio, in sede penale, ammetteva l'esistenza della truffa e le modalità della sua attuazione. Nei tabulati contabili dell'albergo risultava che al sig. A. erano state rilasciate due ricevute riportanti all'incasso (entrata) somme diverse da quelle conseguite dal militare (rispettivamente 28.000 e 81.000 a fronte di 72.000 e 130.000 rimborsate effettivamente). Per gli stessi fatti in sede penale con sentenza irrevocabile n.69 del 2 maggio 2001 la Corte militare d'appello, dopo aver ritenuta provata la colpevolezza dell'A. per il reato di truffa, dichiarava di non doversi procedere previa concessione delle attenuanti, prevalenti sulle aggravanti contestate perché il reato era estinto per prescrizione. Di qui l'azione di danno del Procuratore Regionale (pari alla somma indebitamente trattenuta dall'A.) e la sentenza di condanna.

Avverso la sentenza de qua ha interposto appello l'A. che ha dedotto: - la prescrizione dell'azione di responsabilità per essere stata l'azione esercitata oltre i 5 anni dalla data dell'evento dannoso (pagamento delle fatture in data 31.8.1993 e 1.9.1993 a fronte di un invito notificato in data 1.4.2000 e la citazione notificata in data 14.10.2000); - la mancanza di prove sulla colpevolezza dell'A. che sarebbe avvalorata solo da indizi (tabulato dell'albergo e scritturazioni contabili parallele) e non da prove certe sulla responsabilità personale del militare, mai accertata in sede penale; - mancanza di prova del danno erariale. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del gravame. All'udienza dibattimentale del 31 ottobre 2003 le parti hanno in buona sostanza illustrato gli scritti in atti.

Considerato in diritto

L'appello è parzialmente fondato; va infatti respinta l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione dell'azione ex art.345 c.p.c. perché domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Nel merito invece l'appello è fondato per mancata prova del comportamento illecito dell'A. come causativo del danno erariale per cui è domanda attorea. L'unico prevalente ma decisivo elemento infatti dal quale è stata desunta la sussistenza del detto comportamento illecito di parte appellante è in effetti il "tabulato contabile" dell'albergo, tabulato che, proprio in ragione della vicenda penale che ha coinvolto il proprietario dell'Hotel Omissis per fatturazioni false, non può assurgere a prova certa in danno dell'A., della veridicità del contenuto in esso evidenziato posta anzi la accertata non veridicità della contabilità ivi contenuta.

Cosicché appare del tutto inattendibile allo stato quanto ivi evidenziato tra le somme "incassate" e le somme "emesse" e quindi sulle ivi evidenziate differenze, poste invece come prova nella domanda attrice di ivi affermata illecita percezione di denaro pubblico da parte dell'A. da colpevole soprafatturazione del suo pernottamento presso l'Hotel Omissis. A detto convincimento questo giudice perviene per assenza di ogni documentata prova di resistenza alle considerazioni sopra evidenziate, senza considerare che l'esiguità della somma per cui è domanda attorea induce ragionevolmente a ritenere assente un illecito comportamento dell'A. volto al fine di lucrare una fittizia soprafatturazione di modestissima entità, contro l'esposizione al rischio di chiamata in correità per il reato di truffa o di chiamata per peculato in danno dell'Amministrazione della Difesa. L'accoglimento dell'appello comporta che nulla è dovuto per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie nei termini di cui in motivazione l'appello di Marco A. avverso la sentenza in epigrafe. Nulla per le spese di ambedue i gradi di giudizio.