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Ministero della Difesa

Comportamento in caso di incidente

Nuovo codice della strada

Art. 189

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 279 a euro 1.114 (1035). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1036).

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (1037) (1038) (1039).

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (1040).

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (1041)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 (1042).

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 (1043). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 (1044) (1045).


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(1035) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della presente sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(1036) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88).

(1037) Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88) e poi così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(1038) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

(1039) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 23 ottobre 2009, n. 268 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

(1040) Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88) e poi così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(1041) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88).

(1042) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della presente sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(1043) La presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dal D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto.

(1044) La presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dal D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto.

(1045) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 31, L. 29 luglio 2010, n. 120.