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1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica
fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda
sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle
mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere
in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due
lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare
da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per
i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un
bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le
attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere
condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da
quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più
di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche
il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di
età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art.
170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate
quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di
essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle
gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter
dell'articolo 162 (981).
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 24 a euro 94 (982). La sanzione è da euro 39 a euro 159 (983)
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (984) .
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(981) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 28, L. 29 luglio
2010, n. 120. Per l'applicabilità del presente comma vedi il comma
6 del medesimo art. 28.
(982) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della presente
sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Fanno eccezione le
sanzioni previste per le violazioni del comma 9-bis, escluse
dall'adeguamento ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art.
1 del suddetto D.M. 22 dicembre 2010 e per le quali si continua ad
applicare la sanzione da euro 23 a euro 92.
(983) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della presente
sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(984) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). |