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1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente
deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni
di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se
trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche
l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma
7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o
la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo
sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo (971).
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti
(972).
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida
ove previsto e un documento di riconoscimento (973).
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è
da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito
nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni
o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni
amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue
l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento
da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti (974) (975) (976) (977).
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(971) Comma così modificato dall'art. 3, comma 17, D.L. 27
giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di
conversione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza
7-23 luglio 2010, n. 280 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30 - Prima
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma,
come integrato dal citato articolo 3, comma 17, D.L. 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto
2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli
delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a
bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della
carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo,
con sottoscrizione del medesimo.
(972) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 32, L. 29
luglio 2010, n. 120.
(973) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, D.L. 27
giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di
conversione e con la decorrenza indicata nell'art. 7, comma 8,
dello stesso decreto.
(974) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno
2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
(975) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(976) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(977) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n.
97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa
Corte, con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff.
4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come
modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione. |