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Ministero della Difesa

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Nuovo codice della strada

Art. 180

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;


b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;


c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;


d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (971).

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti (972).

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento (973).

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (974) (975) (976) (977).


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(971) Comma così modificato dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 280 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come integrato dal citato articolo 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

(972) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 32, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(973) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nell'art. 7, comma 8, dello stesso decreto.

(974) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(975) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(976) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(977) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.