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1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e
226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra
della violazione di una delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati
un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma
non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la
revoca della patente (698).
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione
effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi
ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il
predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,
della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a
euro 1.075. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica (699) (700) (701).
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria
patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati
a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato
di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di
una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i
criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (702).
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma
6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti,
fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo
128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente
che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non
contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno
cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato
al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento (703).
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal
ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida (704).
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (705) (706)
Norma violata
Punti
Art. 141
Comma 8
5
Comma 9, terzo periodo
10
Art. 142
Comma 8
3
Comma 9
6
Comma 9-bis
10
Art. 143
Comma 11
4
Comma 12
10
Comma 13, con riferimento al comma 5
4
Art. 145
Comma 5
6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
5
Art. 146
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e
fermata
2
Comma 3
6
Art. 147
Comma 5
6
Art. 148
Comma 15, con riferimento al comma 2
3
Comma 15, con riferimento al comma 3
5
Comma 15, con riferimento al comma 8
2
Comma 16, terzo periodo
10
Art. 149
Comma 4
3
Comma 5, secondo periodo
5
Comma 6
8
Art. 150
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5
5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6
8
Art. 152
Comma 3
1
Art. 153
Comma 10
3
Comma 11
1
Art. 154
Comma 7
8
Comma 8
2
Art. 158
Comma 2, lettere d), g) e h)
2
Art. 161
Commi 1 e 3
2
Comma 2
4
Art. 162
Comma 5
2
Art. 164
Comma 8
3
Art. 165
Comma 3
2
Art. 167
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t
1
b) eccedenza non superiore a 2t
2
c) eccedenza non superiore a 3t
3
d) eccedenza superiore a 3t
4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento
1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento
2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento
3
d) eccedenza superiore al 30 per cento
4
Comma 7
3
Art. 168
Comma 7
4
Comma 8
10
Comma 9
10
Comma 9 -bis
2
Art. 169
Comma 8
4
Comma 9
2
Comma 10
1
Art. 170
Comma 6
1
Art. 171
Comma 2
5
Art. 172
Commi 10 e 11
5
Art. 173
Commi 3 e 3-bis
5
Art. 174
Comma 5 per violazione dei tempi di guida
2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
5
Comma 6
10
Comma 7 primo periodo
1
Comma 7 secondo periodo
3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
5
Comma 8
2
Art. 175
Comma 13
4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)
2
Comma 16
2
Art. 176
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
10
Comma 21
2
Art. 177
Comma 5
2
Art. 178
Comma 5 per violazione dei tempi di guida
2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
5
Comma 6
10
Comma 7 primo periodo
1
Comma 7 secondo periodo
3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
5
Comma 8
2
Art. 179
Commi 2 e 2 -bis
10
Art. 186-bis
Comma 2
5
Art. 186
Commi 2 e 7
10
Art. 187
Commi 1 e 8
10
Art. 188
Comma 4
2
Art. 189
Comma 5, primo periodo
4
Comma 5, secondo periodo
10
Comma 6
10
Comma 9
2
Art. 191
Comma 1
8
Comma 2
4
Comma 3
8
Art. 192
Comma 6
3
Comma 7
10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a
soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B
o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio (707) (708) (709)
(710) (711). Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto
dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti
.
--------------------------------------------------------------------------------
(697) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, come modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n.
151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale ai sensi di quanto disposto dall'art.
7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21
novembre 2005, n. 286.
(698) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13
dicembre 2005, n. 448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis,
commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo
risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della
Costituzione.
(699) Comma così modificato dal comma 164 dell'art. 2, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 165 dello stesso art. 2. Con
D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente
decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura
sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il presente comma
era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2005, n. 184,
non convertito in legge. In precedenza la Corte costituzionale, con
sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n.
4 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nel testo previgente, nella
parte in cui disponeva che: «nel caso di mancata identificazione di
questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione
di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla
richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione».
(700) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13
dicembre 2005, n. 448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis,
commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo
risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della
Costituzione.
(701) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005,
n. 468 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, articoli rispettivamente
introdotti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata
dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del
2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 7-22 giugno 2006, n.
244 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, introdotto
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata
dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285
del 1992, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 7-20 aprile 2008, n. 165
(Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come risultante
all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera
b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento all'articolo 2 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del testo originario del
medesimo art. 126-bis, comma 2, sollevata in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 10-14
dicembre 2007, n. 434 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 49, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata
dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del
1992, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della
Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 9-16 luglio
2008, n. 282 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n.
214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285
del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 3-17
dicembre 2008, n. 424 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, come
modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La stessa
Corte, con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff.
4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come
modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
(702) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 22, L. 29 luglio 2010, n. 120. Vedi, anche, il comma 2
dello stesso articolo. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2003 sui criteri per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i
corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29
luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.
(705) Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, come sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno
2003, n. 151, a sua volta sostituita dalla relativa legge di
conversione, e poi così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 13 marzo
2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dagli artt.
3 e 4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, dal comma 01 dell'art. 4, D.L.
23 maggio 2008, n. 92, premesso dalla relativa legge di
conversione, e, infine, dal comma 3 dell'art. 22, L. 29 luglio
2010, n. 120. Per la decorrenza delle disposizioni del citato comma
3 vedi il comma 6 dello stesso articolo 22.
(703) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 22, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(704) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 22,
L. 29 luglio 2010, n. 120.
(707) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005,
n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma,
della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126 -bis, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(708) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile
2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,
all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza
in epigrafe;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126
-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003,
convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(709) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8
febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa
tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e
modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
(710) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo
2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis introdotto dall'art. 7
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal
decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 126-bis, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza
8-10 marzo 2008, n. 341 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n.
214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
(706) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007,
n. 311 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi,
ultima parte, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
2003, n. 214 sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(711) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008,
n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis - introdotto
dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art.
172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n.
151 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli
126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della
Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172,
commi 1 e 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione. |