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1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (550)
(551).
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (552).
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a
coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e
che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di
patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione
di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto
la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici
e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis (553).
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria
A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre
2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di
condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (554).
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente (555).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (556) ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali,
stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti
di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati
di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264 (557).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie (558):
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non
ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una
massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore
a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per
la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di
persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati,
purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per
i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie
A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere
riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia
prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia
richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora
ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di
abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di
guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis
(559).
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i
quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che
già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è
richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da
dodici mesi (560).
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (561), previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo,
a categorie di veicoli diversi (562).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di
patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di
età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti
al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d),
numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare
autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone
in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto
di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità
e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento (563) (564).
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10 (565).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per
la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (566). Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le
modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un
altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello
stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri (567), che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.
A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (568), per
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri (569),
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione
del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi
dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è
titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento (570) (571).
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato
ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare
ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche
sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni
ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate
alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da
personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei
corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri
e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione
teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis,
gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo
o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa
idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione
dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità,
i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della
normativa comunitaria (572).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo,
lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito
la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi
1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 398 a euro 1.596 (573) (574).
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257
a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di
reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena
dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente
comma è competente il tribunale in composizione monocratica (575)
(576) (577) (578).
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non
muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a
euro 2.220 (579).
14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli
esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55. Ove ricorrano i motivi ostativi al
rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto
disposto dal comma 13] (580).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o della carta di qualificazione del
conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 159 a euro 639 (581) (582).
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare
il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila] (583).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI (584) (585).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del
veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a
dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (586) (587) (588).
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(549) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(550) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(551) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(552) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Il
modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è
stato approvato con Decr. 21 agosto 2003 (Gazz. Uff. 17 settembre
2003, n. 216).
(553) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così
sostituito dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(554) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115,
come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così
modificato dall'art. 22-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 49
dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(555) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n.
115.
(556) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(557) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(558) Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(559) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(560) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il
comma 7-bis dell'art. 22, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, aggiunto
dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 29 luglio 2010, n.
120.
(561) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(562) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(563) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno
1995, n. 251, poi dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed
infine dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(564) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n.
449.
(565) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(566) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(567) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(568) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(569) La precedente denominazione «Direzione generale della
M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(570) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n.
449.
(571) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(572) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi
così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 29 luglio 2010, n.
120, con i termini di applicabilità previsti dal comma 2 dello
stesso articolo 17. Il testo applicabile fino alla data prevista
dal suddetto comma 2 è il seguente: «11-bis. Gli aspiranti al
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal
caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale
svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali
e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi,
le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di
intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a
titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da
personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità,
i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della
normativa comunitaria.». In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.M. 30 giugno 2003. Vedi, anche, il comma
1-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
(573) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005,
n. 115.
(574) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006,
n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116,
commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
(575) Comma così sostituito prima dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 1, D.L. 3 agosto 2007, n.
117. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente
decreto. In precedenza, con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz.
Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie speciale), la Corte
costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui puniva con la sanzione
penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guidava
un veicolo per il quale era richiesta patente di categoria A.
(576) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995,
n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21
luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 26
novembre 2002, n. 488 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché non
sufficientemente motivata. La stessa Corte, con altra ordinanza 5-6
luglio 2004, n. 208 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(577) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006,
n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116,
commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
(578) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio
2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come
rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
(579) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
a decorrere dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal
comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto, e poi così modificato
dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione e dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005,
n. 115.
(580) Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(581) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre
2005, n. 286.
(582) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-19 dicembre
2008, n. 429 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e
17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(583) Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575.
(584) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575, e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(585) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-19 dicembre
2008, n. 429 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e
17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(586) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.
(587) Articolo così modificato, prima dall'art. 57, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, poi dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ed infine dalll'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto. Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Vedi,
anche, l'art. 57, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(588) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio
2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come
rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione. |