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1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la
cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta
quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette
di pedalare (204).
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
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(204) Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 febbraio 2003,
n. 14 - Legge comunitaria 2002. |