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1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione
sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a
persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a
questo scopo (63).
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(63) Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n.
151, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. |