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Presso tutte le popolazioni,
dalle primitive alle più evolute, si osserva l'uso di consumare
bevande alcoliche ottenute dalla fermentazione di liquidi
zuccherini (succhi vegetali, miele, latte). Il vino, ottenuto dalla
fermentazione del succo d'uva, è probabilmente la più antica tra
queste bevande e la più ricca di tradizioni, ricordata nella Bibbia
e in numerosi documenti delle civiltà asiatiche più
remote.
a.
Classificazione dei vini
Per la commercializzazione si
distinguono:
- VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
(D.O.C.G.);
- VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C.);
- VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (I.G.T.);
- VINI DA TAVOLA;
- vini speciali, quali: VINI LIQUOROSI, VINI SPUMANTI, VINI
FRIZZANTI E VINI AROMATIZZATI.
DOCG e DOC sono vini
di qualità ottenuti da uve provenienti da zone particolarmente
vocate e rispettando le disposizioni di specifici "Disciplinari di
Produzione", che stabiliscono il nome, la tecnica colturale, gli
uvaggi, le rese massime ottenibili (in uva ad ettaro; in vino
dall'uva), la zona di vinificazione e le loro caratteristiche.
Tutti i vini a DOCG e a
DOC presentano disciplinari particolarmente rigidi, sono
sottoposti ad esame chimico - fisico ed organolettico da parte di
una Commissione di Degustazione ed ad altri controlli, necessari a
garantirne la costante tipicità e la elevata qualità.
I vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) devono essere
ottenuti, per almeno l'85%, da uve raccolte nella zona geografica
di cui portano il nome.
Il vino ha reso l'Italia famosa nel
mondo per l'alto livello qualitativo raggiunto da alcune produzioni
nazionali.
Gli uffici dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi dispongono di laboratori d'analisi
particolarmente attrezzati per il riscontro della genuinità e della
qualità del vino. A tal fine l'ICRF utilizza anche strumentazione
d'avanguardia (spettrometri NMR) per applicare la tecnica analitica
della risonanza magnetica nucleare, con la quale da anni vengono
testate tutte le produzioni vinicole nazionali per tutelare i
consumatori ed i produttori dall'illegale aggiunta di zuccheri di
varia origine nel vino.
b. Un
po' di chiarezza nei termini
In alcuni vini a DOCG, a DOC e a IGT
il nome della zona di produzione si accompagna a quella di 1 o 2
Varietà di vite (es. trebbiano, pinot, sangiovese)
I vini novelli vengono elaborati
mediante la procedura della "macerazione carbonica" dell'uva
intera, che permette di ottenere un vino con aromi e profumi
particolari, e tale da renderlo adatto al consumo subito dopo la
vendemmia (e comunque non prima del 6 novembre); per apprezzare il
pregio di questo vino il consumo deve essere effettuato entro
pochissimi mesi
Invecchiamento: non tutti i vini,
come gli uomini, invecchiano bene: soprattutto i vini rossi possono
migliorare; sono a rischio i vini bianchi, i vini passiti, più o
meno zuccherini, sono ottenuti da uve opportunamente fatte
appassire
I vini liquorosi sono prodotti
aventi una gradazione compresa tra 15 e 22 gradi alcolici
I vini possono conservare più o meno
gli zuccheri dell'uva, distinguendosi in dolci - amabili -
abboccati o demi-sec; se invece la fermentazione è stata totale si
avranno i vini denominati asciutti o secchi o dry; analogamente,
gli spumanti vengono classificati in dolci - demi-sec o abboccati -
secchi - extra-dry - brut - extra-brut-dosaggio zero
I vini spumanti ed i vini frizzanti
sono prodotti caratterizzati dalla formazione di una caratteristica
spuma (bollicine) derivata da anidride carbonica ottenuta da
fermentazione naturale o da aggiunta (in questo caso in etichetta è
presente la dicitura "gassificato").
Negli spumanti naturali la
fermentazione avviene in bottiglia (metodo Classico) o in autoclave
(metodo Charmat)
I vini frizzanti hanno una
sovrapressione inferiore rispetto agli spumanti.
Riferimenti normativi
Principali disposizioni che
disciplinano la produzione, la detenzione e la circolazione dei
prodotti vitivinicoli ai fini della tutela della qualità e
sicurezza dei prodotti stessi.
- NORME DI RIFERIMENTO
In allegato si fornisce un elenco delle norme di più frequente
applicazione, con l'indicazione, dove ciò è risultato possibile ed
utile, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee o della Repubblica Italiana.
- SOSTANZE ZUCCHERINE
L'obbligo di emettere la
speciale bolletta di accompagnamento delle sostanze zuccherine è
stato abrogato ai sensi del D.P.R. 09.11.98, n. 433, che ha
modificato l'art. 74 del D.P.R. n. 162/65.
- DICHIARAZIONE DI GIACENZA
-
L'art. 6, paragrafo 1, del
regolamento CE n. 1282/2001 ha stabilito che la dichiarazione di
giacenza deve riguardare i prodotti detenuti alla data del 31
luglio. Al riguardo, con il decreto ministeriale 16 luglio 2001, è
stato stabilito che la data di presentazione ai Comuni delle
dichiarazioni di giacenza è fissata al 10 agosto di ciascun anno:
tuttavia, tenuto conto che il 10 agosto 2003 è Domenica, in
applicazione della regolamentazione comunitaria in materia ( Reg.
CE n. 1182/ 71 ) la data ultima di presentazione è prorogata
automaticamente al primo giorno successivo non festivo e, cioè,
all'11 agosto 2003.I Comuni, a loro volta, dovranno procedere
all'inoltro delle dichiarazioni presentate sia all'AGEA sia
all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio che all'Ufficio decentrato
dell'Assessorato all'Agricoltura competente per territorio entro il
25 agosto 2003.
Alla stessa data del 31 luglio di
ciascun anno è stata fissata, con il decreto del 24 luglio 2001, la
redazione del bilancio annuo previsto dall'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 884/2001 e la chiusura dei registri con
i saldi di tutti i conti. Pertanto, le giacenze contabili che
risultano nei registri chiusi ogni anno a norma dell'art. 12 del
decreto interministeriale n. 768/94 e del citato decreto 24 luglio
2001, devono corrispondere sia alle quantità indicate nella
dichiarazione di giacenza (espresse in ettolitri) sia a quelle
fisicamente presenti in cantina.
Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1,
con il Reg. (CE) n. 1282/2001, è stato previsto che i prodotti
vitivinicoli comunitari ottenuti da uve raccolte nella vendemmia
2003 non devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza:
gli stessi devono essere dichiarati nella denuncia di produzione
relativa alla campagna vitivinicola 2003/2004, che inizia il 1°
agosto.
Si rammenta che, in relazione ai
decreti prefettizi emanati in applicazione degli articoli 20 e 36
del D.P.R. n. 162/65, permane l'obbligo di effettuare le denuncie a
mezzo telegramma previste dall'art. 20 per quelle fermentazioni
spontanee che dovessero avvenire fuori dal periodo
stabilito. |