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La
definizione di "stranieri", riportata dall'art. 1 del
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" (D.Lgs. n. 286 del 1998), include i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi ai
quali ci rivolgiamo in questa parte.
Ai fini della
Convenzione relativa allo status degli apolidi (L. 1/02/1962 n.
306), il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato
considera come suo cittadino per l'applicazione della sua
legislazione.
Alla
frontiera
Per entrare in
Italia, a norma dell'art. 4 del T.U., occorre:
- attraversare legalmente uno dei valichi di
frontiera presenti sul territorio;
- essere in possesso di un passaporto o
documento equivalente,
munirsi di un visto di ingresso, per i Paesi per i quali è
richiesto.
Durante
l'ingresso e la permanenza in Italia, bisogna esibire i
documenti prescritti ad ogni controllo delle forze
dell'ordine. Tramite i titoli in possesso, occorre essere in
grado di dimostrare lo scopo e le condizioni di soggiorno, e
di avere i mezzi di sussistenza
necessari alla permanenza in Italia e al ritorno nel proprio
Paese di origine.
Il visto d'ingresso
Il visto di
ingresso, rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatiche
Italiane, consiste in un'apposita "vignetta" o
"sticker" applicata sul passaporto o su altro documento
equipollente. E' un'autorizzazione concessa allo straniero per
entrare nel territorio nazionale Italiano o in quello degli altri
Stati aderenti alla convenzione di Schengen. I cittadini di alcuni
Paesi non sono obbligati a richiedere il visto se entrano in Italia
per turismo, gara sportiva, affari, invito, missione e prevedono un
soggiorno non superiore a 90 giorni. Per tutti gli altri casi e per
i soggiorni di lunga durata, gli stranieri sono obbligati a
richiedere il visto di ingresso.
Permesso di
soggiorno
Il
permesso di soggiorno è il solo titolo che legittima la
permanenza dello straniero in Italia per periodi temporali
superiori a 90 giorni.
Per avere il permesso di soggiorno, occorre fare richiesta al
Questore della provincia in cui si dimora entro otto giorni
lavorativi dall'ingresso in Italia, allegando le fotocopie dei
documenti prescritti e conservando la ricevuta della presentazione
della domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare i
siti www.stranieriinitalia.it e
www.poliziadistato.it.
Per il
rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna farne richiesta
almeno trenta giorni prima della scadenza e lo stesso può avere una
durata non superiore al doppio di quella stabilita per il primo
rilascio.
Se si rispettano queste condizioni è possibile usufruire dei
diritti di ogni cittadino italiano, come:
- l'iscrizione all'anagrafe e il rilascio
della carta d'identità;
- la richiesta del codice fiscale;
- l'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale;
- la possibilità di intraprendere una
attività lavorativa autonoma o di essere assunto come
dipendente;
- la facoltà di aprire un conto corrente
bancario e di effettuare tante altre operazioni.

I cittadini stranieri in possesso del
permesso di soggiorno da un periodo superiore a 5 anni, possono
richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo che è a tempo indeterminato. Per le modalità
di richiesta è possibile consultare il sito della Polizia di
Stato.
Asilo politico
In base alla Convenzione di Ginevra, nei casi in cui il cittadino
straniero abbia subito "persecuzioni, dirette e personali, per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per ragioni politiche", può richiedere
il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il riconoscimento è subordinato all'esame, dalla competente
Commissione Territoriale, della richiesta di asilo politico.
Quest'ultima può essere presentata al momento dell'ingresso in
Italia, all'Ufficio di polizia di frontiera, o all'Ufficio
Immigrazione della Questura.
Come si diventa
cittadini italiani
La nazionalità
italiana si può ottenere:
- per nascita;
- per discendenza;
- per matrimonio;
- per naturalizzazione;
Si è cittadini
italiani per nascita quando:
- il padre o la madre sono italiani;
- entrambi i genitori sono ignoti oppure
apolidi (cioè "senza patria");
- entrambi i genitori sono stranieri,
cittadini di uno Stato in cui la legge prevede che i figli non
seguano la cittadinanza dei genitori.
Si può acquisire la cittadinanza italiana
per discendenza se è presente una delle seguenti
condizioni:
- se uno dei genitori o uno dei nonni è
stato cittadino per nascita, a patto che si verifichino delle
particolari condizioni;
- se si nasce in Italia e vi si risiede
stabilmente e legalmente fino alla maggiore età e se ne fa
esplicita richiesta entro un anno dal compimento della maggiore
età.
In entrambi i casi
occorre rendere dichiarazione di volontà di fronte all'Ufficiale di
stato civile.
Nel caso in cui
si contragga matrimonio con un cittadino italiano e si
risieda legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio (a meno che non siano
intervenuti motivi di cessazione degli effetti civili dello
stesso), è possibile presentare domanda di cittadinanza
italiana per matrimonio.
Questo tipo di
cittadinanza non può essere acquistata se sussistono elementi
ostativi di condanna per determinati delitti oppure comprovati
motivi relativi alla sicurezza della Repubblica.
La richiesta di
cittadinanza per naturalizzazione può essere fatta se
ricorrono determinate condizioni relative alla discendenza, alla
residenza stabile in Italia e al riconoscimento dello status di
apolide o rifugiato.
La cittadinanza
per naturalizzazione è concessa con decreto del Presidente della
Repubblica e non ha effetto se la persona, entro sei mesi dalla
notifica del decreto stesso, non presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica.
L'espulsione
Nei casi in cui non vengano rispettate determinate leggi dello
Stato italiano o si tenti di valicare la frontiera in modo
clandestino e senza avere i requisiti richiesti dalla legge, si
viene respinti alla frontiera al momento dell'ingresso o si viene
riaccompagnati alla stessa se già presenti in Italia.
Sono previsti
tre tipi di espulsione: amministrativa, a titolo di misura
di sicurezza, a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione.
Nel caso di
espulsione non si può rientrare in Italia per un periodo di 5 anni
ed è necessaria una speciale autorizzazione del Ministro
dell'Interno.
Se non è
possibile mettere in atto immediatamente l'esecuzione
dell'ordinanza di espulsione, il Questore dispone il trattenimento
nei centri di identificazione ed espulsione per il tempo
strettamente necessario.
Le
leggi
Le norme che
riguardano gli stranieri sono molteplici e si riferiscono ad
esigenze specifiche, per la cui consultazione si rimanda ai siti di
settore. |