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Alcune volte, le coppie che fanno questo tipo di scelta
si trovano indifficoltà di fronte alla burocrazia e non riescono ad
informarsi in modo esauriente sui documenti da presentare.
Occorre sfatare alcuni miti, legati alle liste troppo lunghe o
all'impossibilità di riuscire ad ottenere una proposta di adozione
o di affido, che scoraggiano così tanto alcune coppie da farle
rinunciare prima di iniziare.
In questo spazio, desideriamo fornire alcuni suggerimenti
sulle procedure da seguire nell'ambito dell'adozione, nazionale e
internazionale e dell'affidamento familiare, nella convinzione che
una corretta informazione possa far sparire ansie e
paure.
Adozione
nazionale
Con l'adozione nazionale si dà la propria
disponibilità ad avere, in adozione, un minore in stato di
adottabilità presente sul territorio italiano.
I requisiti indispensabili per
l'adozione sono i seguenti:
-
almeno tre
anni di matrimonio o di convivenza prima del matrimonio;
-
non
sussistenza di separazione, neppure di fatto, sempre negli ultimi
tre anni;
-
essere
affettivamente idonei ad educare e crescere un bambino;
-
non avere una
differenza di età con l'adottando inferiore a 18 anni o superiore a
45. I limiti di età sono derogabili nell'interesse del minore
quando uno solo dei genitori abbia superato il limite (che comunque
non può andare oltre i 55 anni), quando vi siano altri figli di cui
almeno uno minorenne, quando l'adottando sia fratello o sorella di
un figlio adottato.
[d]
La coppia che intende adottare un bambino deve
presentare domanda presso il Tribunale per i minorenni,
specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli o minori diversamente abili. La domanda può essere
rivolta, anche in tempi successivi a più Tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione sulla
domanda stessa.
Il Tribunale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla
legge, avvia le indagini ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali per verificare la capacità di
educare il minore, la situazione personale ed economica della
coppia, la salute, l'ambiente familiare, i motivi per i quali si
intende adottare. Il termine di 120 giorni entro il quale devono
concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e al
massimo per un periodo di durata equivalente.
I servizi sociali della Azienda Sanitaria Locale (ASL), competente
per territorio, saranno incaricati dal Tribunale di redigere una
relazione sulla coppia richiedente, in base ai colloqui con
l'assistente sociale e lo psicologo. La relazione, positiva o
negativa, non determina il libero convincimento del Giudice che può
orientarsi anche in maniera diversa. La relazione è solo la base
che il Tribunale utilizza per le proprie valutazioni e, molto
spesso, i giudici onorari del Tribunale chiamano, una o più volte,
la coppia per verificarne le capacità genitoriali.
Concluse le indagini, il Tribunale sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere
alle esigenze del minore. Quindi dispone l'affidamento
preadottivo sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei
richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto dodici anni
ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua
capacità di discernimento. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve esprimere in modo esplicito il proprio
consenso.
La domanda di adozione vale per tre anni e, se la coppia non
è stata convocata entro tale periodo, la domanda non è più tenuta
in considerazione ed occorre ripetere l'intera
procedura. |