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Tra i compiti dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità
(NAS) dei Carabinieri vi è l'attività di polizia
veterinaria, finalizzata al controllo delle carni destinate al
consumo umano.
Le carni dirette al consumo umano devono provenire da animali che
siano stati sottoposti, a cura del veterinario ufficiale (ASL), a
visita "ante mortem" e ad ispezione "post
mortem".
La certezza che la macellazione dell'animale e la lavorazione delle
carni siano avvenute sotto il controllo del veterinario ufficiale,
che attesta la salubrità e l'idoneità delle carni stesse, è fornita
dal bollo sanitario identificativo dello stabilimento di
macellazione o laboratorio di sezionamento, applicato direttamente
su ciascuna mezzena o sulle etichette per le carni
confezionate.
Nelle macellerie e nei supermercati, in osservanza di norme
comunitarie e nazionali, devono essere fornite le seguenti
informazioni obbligatorie, per ogni taglio di carne,
mediante un'etichetta apposta sulle confezioni di carne
confezionate:

- bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il
selezionamento e il confezionamento;
- ragione sociale e sede dello stabilimento,
- peso netto;
- denominazione commerciale: specie, categoria e taglio;
- data di scadenza;
- lotto di produzione;
- modalità di conservazione.
Per le carni bovine esiste un sistema di
etichettatura più vincolante, per cui devono essere riportate
obbligatoriamente anche le seguenti informazioni aggiuntive:
- codice di riferimento che rappresenta il nesso tra il taglio di
carne al banco e l'animale o il gruppo di animali macellato;
- Paese di nascita;
- Paese o Paesi di ingrasso;
- Paese di macellazione e numero di riconoscimento dello
stabilimento di macellazione;
- Paese di selezionamento delle carni e numero di riconoscimento
del laboratorio.
Inoltre, il cartellino o le
etichette per le carni esposte al pubblico devono recare il
prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo
stato fisico (fresche, congelate, scongelate).
Le specie sono:
- bovine: vitello o bovino adulto;
- bufaline;
- suine;
- ovine: agnello o ovino adulto;
- caprine: capretto o caprino adulto;
- avicunicole: pollo, coniglio ed altri.
E' previsto anche un sistema
facoltativo di etichettatura per cui con le stesse modalità di
cui sopra possono essere fornite altre informazioni
riguardanti:
- l'età dell'animale, la data di macellazione e/o di preparazione
delle carni, il periodo di frollatura;
- l'azienda di nascita e/o di allevamento, le tecniche di
allevamento, i metodi di ingrasso, le indicazioni relative
all'alimentazione;
- la razza o il tipo genetico;
- eventuali altre informazioni contenute nell'eventuale
disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.
L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato,
ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione "Carni
di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione
"origine Italia".
Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini
diversi, l'etichettatura reca oltre le informazioni obbligatorie,
esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.
Il cartellino o l'etichetta devono essere esposti al pubblico
recando il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato
fisico della carne (fresca o congelata).
In macelleria, le carni biologiche devono essere
esposte in apposita sezione del banco vendita. Devono essere
visibili gli attestati di macellazione che riportano le indicazioni
"biologico" e le altre indicazioni,riportate, per le carni.
Vendite promiscue
L'eventuale vendita di carni
congelate deve essere effettuata in banchi separati da quelle
fresche. In banchi separati devono anche essere vendute le carni
bovine, bufaline, suine e ovicaprine da quelle avicunicole (pollo e
conigli) e della selvaggina allevate. Uguale separazione è prevista
per le uova.
Ai diversi banchi o scomparti devono corrispondere in ogni caso
taglieri, utensili ed attrezzature distinte.
Principali frodi
- Vendita di carni provenienti da animali ingrassati con sostanze
non consentite (ormoni, tireostatici, stilbenici, beta-agonisti).
In questo caso le carni sono ricche di acqua e si riducono
notevolmente dopo la cottura.
[d]
- Vendita di carni contenenti residui di medicinali il cui
trattamento non è stato dichiarato e senza l'osservanza di
sospensione tra il trattamento stesso e l'avvio alla
macellazione.
- Vendita di carni di qualità diversa da quella dichiarata.
- Vendita di tagli meno pregiati per tagli pregiati (es. lombata
del quarto anteriore per lombata del quarto posteriore o
filetto).
Consigli utili
Non è facile per il consumatore
rilevare, con la semplice osservazione dei tagli in vendita, se la
carne proviene da animali trattati con sostanze illecite. E'
importante, quindi, che tra il consumatore ed il fornitore si
instauri un rapporto di fiducia costante. Una
carne dal colore rosso vivo è sinonimo di buona qualità. Sono da
escludere acquisti di carni poste al di fuori dei canali
commerciali autorizzati.
Riferimenti
legislativi
-
D.M. 29.07.2004 (Modalità per
l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura di carni
di pollame);
-
Circolare n. 30.03.2004 (Controlli
di etichettatura delle carni bovine);
-
D.Lgs. n. 58 del 29.01.2004
(Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regg. CE 1760 e
1825 del 2000);
-
Decreto Ministeriale del
30.08.2000 (Sistema obbligatorio di etichettatura delle
carni);
-
Reg. CE 25.08.2000 n. 1825
(Recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1760/2000
del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione
e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine);
-
Reg. CE 21.12.1999 n. 2772 (Che
stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura
obbligatorio delle carni bovine).
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