Per essere autorizzati a svolgere gare e
competizioni sportive di veicoli a motore, è
necessario che l'organizzatore abbia provveduto a
contrarre assicurazione per la responsabilità civile,
che deve coprire la responsabilità propria e degli
altri obbligati per i danni arrecati alle
persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi guidati.
Anche i veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, che
circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, hanno
l'obbligo di essere assicurati per la durata della permanenza in
Italia. L'obbligo si considera assolto, per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di
assicurazione.
[d]
La stipula del contratto di assicurazione deve essere comprovato
da apposito certificato, rilasciato dall'assicuratore, dal quale
deve risultare il periodo di copertura assicurativa. L'assicuratore
è tenuto a consegnare all'assicurato un contrassegno recante la sua
firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e
l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di
assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno va
esposto sul veicolo in modo ben visibile. Il trasferimento di
proprietà del veicolo comporta la cessazione del contratto di
assicurazione, salvo che il venditore chieda che il contratto
stipulato sia trasferito ad altro veicolo di sua proprietà.
Di norma il contratto assicurativo ha scadenza annuale ed il
premio può aumentare o diminuire in relazione al verificarsi o meno
di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base
a clausole di «franchigia» che prevedono un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno. Vi è l'obbligo a carico
delle imprese assicuratrici di rendere pubblici i premi e le
condizioni generali e speciali delle polizze assicurative.
Presso la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici)
è costituito un «Fondo di garanzia per le vittime della strada»,
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in
cui: