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E'
l'art. 172
del Codice della Strada a regolare l'uso delle cinture di
sicurezza ed i sistemi di ritenuta.
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Va subito detto che spetta al conducente il compito di assicurarsi
della persistente efficienza di tali dispositivi di ritenuta e
sostituirli con altri omologati per il tipo di veicolo nel quale
vanno installati.
Hanno l'obbligo di indossare le
cinture di sicurezza tutti gli occupanti, anche dei sedili
posteriori, dei veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
mentre per quelli aventi più di otto posti a sedere, oltre al
sedile del conducente, e massa compresa tra 35 e 50 quintali ed i
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5, esiste l'obbligo solo per i sedili anteriori.
Le cinture di sicurezza proteggono
le persone dalle conseguenze degli urti provocati dagli
incidenti.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture
di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei
veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento
di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con
allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di
rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati,
comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di
vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte;
d) gli istruttori di guida quando
esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla
base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o
dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità
europee, affette da patologie particolari o che presentino
condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica
all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve
indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto
nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza
sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante
che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso
delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3
autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al
trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
I passeggeri di statura inferiore a mt. 1,50 devono utilizzare un
sistema di ritenuta adeguato alla loro statura ed al loro peso,
mentre, se seduti posteriormente, possono non essere trattenuti da
un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui
tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
La responsabilità del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza ricade su chi ha omesso di
indossarle. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo
al momento del fatto, chi è tenuto alla sua sorveglianza. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni sul mancato uso delle cinture di sicurezza, per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi.
Nell'agganciare le cinture
verificate sempre che il percorso della cinghia sia quello
previsto, senza creare più comodi e diversi percorsi alternativi
inquanto non garantiscono la necessaria ritenuta delle
stesse.
Per i trasgressori sono previsti pene pecuniarie e 5 punti di
penalizzazione sulla patente. |