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E'
l'art. 172
del Codice della Strada a regolare l'uso delle cinture di
sicurezza ed i sistemi di ritenuta.
[d]
Va subito detto che spetta al conducente il compito di assicurarsi
della persistente efficienza di tali dispositivi di ritenuta e
sostituirli con altri omologati per il tipo di veicolo nel quale
vanno installati.
Hanno l'obbligo di indossare le
cinture di sicurezza tutti gli occupanti, anche dei sedili
posteriori, dei veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
mentre per quelli aventi più di otto posti a sedere, oltre al
sedile del conducente, e massa compresa tra 35 e 50 quintali ed i
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5, esiste l'obbligo solo per i sedili anteriori.
Le cinture di sicurezza proteggono
le persone dalle conseguenze degli urti provocati dagli
incidenti.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture
di sicurezza:
-
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
-
i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio
e sanitario nei casi di interventi di emergenza;
-
gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
-
i conducenti degli autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
-
gli istruttori di guida durante l'insegnamento pratico alla
guida;
-
le persone che risultano, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unità sanitaria locale, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazioni specifiche delle
cinture di sicurezza;
-
le donne in stato
di gravidanza sulla base di certificazione medica rilasciata
dal ginecologo curante, che dimostri il particolare rischio
che possono correre per l'uso delle cinture di
sicurezza.
[d]
I passeggeri di statura inferiore a
mt. 1,50 devono utilizzare un sistema di ritenuta adeguato alla
loro statura ed al loro peso, mentre i bambini di età inferiore a 3
anni seduti posteriormente possono non essere trattenuti da un
sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale
sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
La responsabilità del mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza ricade su chi ha omesso di
indossarle. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo
al momento del fatto, chi è tenuto alla sua sorveglianza. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni sul mancato uso delle cinture di sicurezza, per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi.
Nell'agganciare le cinture
verificate sempre che il percorso della cinghia sia quello
previsto, senza creare più comodi e diversi percorsi alternativi
inquanto non garantiscono la necessaria ritenuta delle
stesse.
Per i trasgressori sono previsti pene pecuniarie e 5 punti di
penalizzazione sulla patente. |