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Dal 1° luglio 2004, per condurre un
ciclomotore, il minore non in possesso della patente di guida A o
sottocategoria A1 deve aver conseguito il relativo
"certificato d'idoneità alla guida del
ciclomotore", il cosiddetto "Patentino",
che deve essere sempre accompagnato dal documento di
riconoscimento. Dal 1° luglio 2005, l'obbligo
viene esteso anche ai maggiorenni non ancora in possesso della
patente di guida.
Per conseguire il "patentino"
è necessario superare un esame al
termine della frequenza obbligatoria di un corso, organizzato
gratuitamente dalle scuole oppure a pagamento dalle autoscuole.
Ai corsi organizzati dalle scuole, pubbliche o
private, possono partecipare i giovani che
frequentano le medie e le superiori, statali e non statali, che
compiono 14 anni nell'arco dell'anno scolastico ma
non ancora i 18 e previa domanda
indirizzata al dirigente scolastico, nei
termini di tempo stabiliti dalle singole scuole.
La domanda d'ammissione, che utilizzando il
modello allegato al D.M. MIT n. 151/03 vale anche
come richiesta di ammissione agli esami finali, deve essere firmata
dal genitore del minore o da chi ne fa le veci, acquisita agli atti
della scuola per tutta la durata del corso e successivamente
inviata dal Dirigente dell'Istituzione scolastica all'Ufficio
Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per
l'ammissione all'esame.
Possono partecipare agli esami soltanto le studentesse e gli
studenti che abbiano compiuto 14 anni e siano minori di anni 18. Al
termine del corso, ed entro l'arco di tempo di validità di un anno
e comunque prima di sostenere l'esame, deve essere regolarizzata la
domanda di ammissione per sostenere l'esame mediante i versamenti
di legge.
L'esame, che ha una durata di
30 minuti, si esplica su un
questionario, predisposto dal
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, contenente
10 domande con 3 risposte che possono essere: tutte e 3 false,
tutte e 3 vere, 2 vere e 1 falsa, 1 vera e 2 false. Sono
ammessi al massimo 4 errori per
superare l'esame.
Il certificato d'idoneità viene
rilasciato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e
non è un documento d'identità.
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La durata dei corsi nelle
scuole è di 20 ore, ripartite su 4
moduli: 4 ore per l'insegnamento delle
"Norme di comportamento" e 6 ore
per la "Segnaletica", 2 ore per
l'"Educazione al rispetto della legge" e 8 per
l'"Educazione alla convivenza civile". Il 4°
modulo non è previsto nei corsi organizzati dalle autoscuole. Non
sono ammessi all'esame coloro che hanno riportato più di 3 ore
d'assenza nei primi tre moduli ed i candidati che hanno terminato
il corso da più di un anno.
Ricorda:
guidare senza "il patentino" comporta il
pagamento di una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo
del ciclomotore per 60 giorni. |