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L'art. 180
del Codice della Strada indica dettagliatamente i documenti
necessari per poter circolare con tutti i tipi di veicoli a
motore.
Nel caso di un'autovettura ad uso privato, il conducente deve
portare con sé:
-
la carta di
circolazione;
-
la patente di guida valida per
la corrispondente categoria di veicolo condotto;
-
il certificato di assicurazione
obbligatoria.
[d]
Qualora il conducente non abbia ancora conseguito la
patente, nell'esercitarsi nella guida deve portare con sé la
prescritta autorizzazione (c.d. foglio rosa) ed un documento
di riconoscimento.
Per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture
in servizio di noleggio con conducente, taxi,
autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per il trasporto di scolari, è necessario anche il
certificato di abilitazione professionale.
]Il conducente di un ciclomotore deve avere con sé il
certificato d'idoneità tecnica del veicolo, un documento di
riconoscimento e dal 1° luglio 2005, se minore di età che abbia
compiuto 14 anni o maggiorenne non titolare di patente di guida,
anche il certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore.
Quando l'autoveicolo è destinato ad un uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo
circola in "prova", il conducente deve avere con sé la
relativa autorizzazione.
[d]
Quando per ragioni d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida, il certificato di abilitazione professionale e
tutti gli altri documenti sopra indicati vengono consegnati agli
uffici che li hanno rilasciati, questi ultimi provvedono a fornire
un estratto del documento, che sostituisce a tutti gli effetti
l'originale per la durata massima di 60 giorni. Anche le imprese o
le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, quando trattengono i suddetti documenti per gli
adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta
valida 30 giorni dalla data di
rilascio. |