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L'art. 186
del Codice della Strada sanziona la guida in stato di
ebbrezza.
La guida sotto l'effetto di sostanze
alcoliche è tra le principali cause degli incidenti stradali gravi
e mortali, in particolare fra i giovani. Si stima che almeno il 35%
degli incidenti stradali sia causato da guida in stato di ebbrezza
alcolica.
Si è in uno stato di ebbrezza
alcolica quando si supera il livello alcolemico di 0,5 grammi per
litro di sangue.
[d]L'assunzione di alcool, anche a livelli molto bassi, riduce
la performance dei guidatori, allungando i tempi di reazione agli
stimoli visivi e aumentando la tendenza ad agire in modo
rischioso.
La normativa vigente stabilisce
sanzioni in aumento in base al livello di tasso alcolemico
riscontrato:
- tra 0,5 e 0,8 g/l, è prevista un'ammenda da
500 a 2000 Euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- tra 0,8 e 1,5 g/l, l'ammenda varia da 800 a
3200 Euro ed è previsto l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione
della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi ed 1
anno;
- oltre 1,5 g/l, è previsto il pagamento di
un'ammenda da 1500 a 6000 Euro, l'arresto da tre mesi ad 1 anno, la
sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo
con la sentenza di condanna.
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Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario con le normali garanzie per la
custodia.
Nel caso in cui lo stato di ebbrezza
alcolica provochi un incidente stradale, le sanzioni sono
raddoppiate e se, il veicolo risulta di proprietà di chi ha
commesso l'illecito, è previsto il fermo amministrativo dello
stesso per 90 giorni.
Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi
all'esame di accertamento del tasso di alcool, commette un illecito
penale punibile con le sanzioni seguenti:
- arresto da tre mesi ad un anno;
- ammenda da 1500 a 6000 Euro;
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e
la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il
medesimo reato nei due anni precedenti;
- fermo amministrativo del veicolo se di proprietà di chi ha
commesso l'illecito.
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