|
[d]
L'art. 187
del Codice della Strada sanziona la guida sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Condizioni di alterazione fisica e psichica indotta dall'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope provocano situazioni di
pericolo per il conducente del veicolo, i
passeggeri e gli altri utenti della strada.
L'assunzione di sostanze stupefacenti condiziona il comportamento
alla guida e provoca una modificazione delle funzioni del Sistema
Nervoso Centrale ed un'alterazione dello stato di coscienza.
In particolare, l'uso di sostanze stupefacenti comporta:
- alterazione del livello di attenzione e della capacità di
concentrazione;
- modificazione della reattività agli stimoli;
- alterazione della percezione sensoriale;
- aumento di comportamenti aggressivi;
- aumentata assunzione di condotte rischiose;
- in alcuni casi, al termine dell'effetto attivo, induzione di
colpo di stanchezza e sonnolenza.
In caso di incidente o quando si abbia ragione
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di
ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporlo ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso
apparecchi portatili. In caso di esito positivo possono
accompagnandolo presso strutture sanitarie fisse o mobili situati
presso gli organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici necessari per accertare la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita
medica.
[d]
Copia del referto medico, nel
caso che risulti lo stato di ebbrezza, viene tempestivamente
trasmesso, dall'organo procedente al Prefetto che
ordina di sottoporre il guidatore a visita medica e
dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito dell'esame di revisione.
|