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Gli stupefacenti

Educazione stradale

Talvolta gli incidenti sono causati da soggetti che hanno assunto sostanze stupefacenti.
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L'art. 187 del Codice della Strada sanziona la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Condizioni di alterazione fisica e psichica indotta dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provocano situazioni di pericolo per il conducente del veicolo, i passeggeri e gli altri utenti della strada.

L'assunzione di sostanze stupefacenti condiziona il comportamento alla guida e provoca una modificazione delle funzioni del Sistema Nervoso Centrale ed un'alterazione dello stato di coscienza.

In particolare, l'uso di sostanze stupefacenti comporta:


  • alterazione del livello di attenzione e della capacità di concentrazione;
  • modificazione della reattività agli stimoli;
  • alterazione della percezione sensoriale;
  • aumento di comportamenti aggressivi;
  • aumentata assunzione di condotte rischiose;
  • in alcuni casi, al termine dell'effetto attivo, induzione di colpo di stanchezza e sonnolenza.

In caso di incidente o quando si abbia ragione di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporlo ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. In caso di esito positivo possono accompagnandolo presso strutture sanitarie fisse o mobili situati presso gli organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.

Un conducente di veicolo in stato di alterazione psico-fisica può essere condotto presso una struttura sanitaria
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Copia del referto medico, nel caso che risulti lo stato di ebbrezza, viene tempestivamente trasmesso, dall'organo procedente al Prefetto che ordina di sottoporre il guidatore a visita medica e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.