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Articolo 1
Modifica l'art. 116 del Codice della Strada in materia di guida
senza patente, prevedendo per chi guida senza aver conseguito la
patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti previsti, l'ammenda da 2.257 a 9.032 €. Nell'ipotesi di
recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno.
L'infrazione è punita come fattispecie di rilevanza penale mentre
in precedenza era prevista solo una sanzione amministrativa (di
pari importo).
Articolo 2
Modifica gli artt. 117 e 170 del C.d.S. in materia di limitazioni
alla guida nonché trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a
motore a due ruote, e in particolare:
- motocicli: viene operato un rinvio automatico alle normative
comunitarie in materia (direttiva 2000/56/CE che prevede, tra
l'altro, che "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza
superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16
kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due
anni"). Si prevede anche il divieto di trasportare minori di 5 anni
sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote (sanzione pecuniaria da
148 a 594 €);
- neopatentati: nel primo anno, potranno mettersi al volante solo
di auto entro i 50 KW/t, a meno che trasportino disabili (purché la
persona invalida sia in auto). La disposizione si applica solo a
chi conseguirà la patente dal febbraio 2008. Sulle strade
extraurbane non potranno superare gli 80 km/h (prima 90 km/h).
Raddoppia la sanzione per coloro che nei primi 3 anni dal
conseguimento della patente oltrepassano i limiti di guida e di
velocità: prima si pagavano da 74 a 296 €, ora da 148 a 594
€.
Articolo 3
Modifica l'art. 142 del C.d.S. in materia di velocità dei veicoli
incrementando sia le sanzioni pecuniarie (massimo 2.000 €) sia la
durata della sospensione della patente (sino a due anni nei casi
più gravi). Prevede che si possano impiegare per i controlli anche
dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto
predeterminato e che le postazioni di controllo debbano essere ben
visibili e preventivamente segnalate con l'uso di
cartelli/dispositivi di segnalazione luminosi.
Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il
limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le
eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite.
Sono previste delle aggravanti:
- raddoppio delle sanzioni e del ritiro della patente per i
guidatori di autocarri, ciclomotori, macchine agricole e autobus
che superino i limiti di velocità imposti a tali categorie di
veicoli;
- sospensione della patente da 8 a 18 mesi (anziché da 6 a 12)
per chi, nell'arco di un biennio, superi due volte i limiti di
velocità di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60;
- revoca della patente per chi, nell'arco di un biennio, superi 2
volte i limiti di oltre 60 km/h;
- inibizione alla guida nella fascia oraria tra le 22 e le 7, nei
3 mesi successivi alla restituzione della patente, a seguito delle
sanzioni comminate per il superamento dei limiti di velocità nella
fascia ricompresa tra i 40 e i 60 km/h eccedenti.
Articolo 3-bis
Modifica l'art. 157 del C.d.S., introducendo il divieto, durante la
sosta o fermata del mezzo, di tenere il motore acceso, allo scopo
di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel
veicolo stesso. La violazione prevede la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 200 a 400 €.
Articolo 4
Modifica l'art. 173 del C.d.S., vietando di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,
ma consentendo l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di
auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non
debba usare le mani.
Le multe vanno da 148 a 594 €, ma è prevista la sospensione della
patente di guida da 1 a 3 mesi se la violazione viene ripetuta nel
corso di un biennio.
Articolo 5
Modifica gli artt. 186 e 187 del C.d.S. in materia
di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti, prevedendo, per la guida in stato di ebbrezza, tre
"gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre
differenti livelli di sanzioni:
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un
valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro
(g/l): per tale ipotesi viene prevista una sanzione pecuniaria da
500 € (prima 258) a 2.000 € (prima 1.032). E' stata inasprita la
sospensione della patente, comminabile da tre (prima 15 gg.) a sei
mesi (prima tre);
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un
valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro
(g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la
sanzione pecuniaria va da 800 a 3.200 €. La pena è dell'arresto
fino a tre mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un
anno;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore
all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione
pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 € sino ad un
massimo di 6.000 €. La pena è dell'arresto fino a sei mesi e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a due anni.
In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il
reato sia commesso da un conducente titolare di patente
professionale, o da titolare di patente B nell'ipotesi di recidiva
nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza
(di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre
disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto
nell'incidente per 90 gg., a meno che il veicolo stesso non
appartenga a persona estranea al reato.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 €. Se
la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in
cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 €.
Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a
2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un
biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda
da 1.000 a 4.000 € e con l'arresto fino a tre mesi.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un
anno.
La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di
patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Articolo 6
Introduce disposizioni volte a promuovere la
consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in
stato di ebbrezza, l'inosservanza delle quali comporta la sanzione
della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. In particolare:
- viene introdotto l'obbligo, per i titolari e i gestori di
locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi
orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente
alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di:
- esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a
diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le
quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i
limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza;
- interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore 2.00 ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile
effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un
alcool-test;
- dispone che nei programmi di educazione stradale delle scuole,
siano introdotte anche informazioni sui rischi conseguenti
all'assunzione di droghe e alcol al volante.
Articoli 6-bis
Dispone che in caso di violazione - nella fascia
oraria tra le 22 e le 7 - delle norme contenute negli artt. 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del CdS, si applichi una sanzione
amministrativa aggiuntiva di 200 € da destinare ad un "Fondo contro
l'incidentalità notturna", istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e destinato per l'attività di contrasto del
fenomeno.
Articoli 6-ter
Stabilisce che le maggiori entrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte
dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
Articolo 7
Prevede che le disposizioni del decreto-legge che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Articolo 8
Il D.L. entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (4 agosto
2007). |