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Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (L. 2/10/2007 n.160)

Articolo 1

Modifica l'art. 116 del Codice della Strada in materia di guida senza patente, prevedendo per chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti, l'ammenda da 2.257 a 9.032 €. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno. L'infrazione è punita come fattispecie di rilevanza penale mentre in precedenza era prevista solo una sanzione amministrativa (di pari importo).

Articolo 2

Modifica gli artt. 117 e 170 del C.d.S. in materia di limitazioni alla guida nonché trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, e in particolare:

  • motocicli: viene operato un rinvio automatico alle normative comunitarie in materia (direttiva 2000/56/CE che prevede, tra l'altro, che "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni"). Si prevede anche il divieto di trasportare minori di 5 anni sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote (sanzione pecuniaria da 148 a 594 €);
  • neopatentati: nel primo anno, potranno mettersi al volante solo di auto entro i 50 KW/t, a meno che trasportino disabili (purché la persona invalida sia in auto). La disposizione si applica solo a chi conseguirà la patente dal febbraio 2008. Sulle strade extraurbane non potranno superare gli 80 km/h (prima 90 km/h). Raddoppia la sanzione per coloro che nei primi 3 anni dal conseguimento della patente oltrepassano i limiti di guida e di velocità: prima si pagavano da 74 a 296 €, ora da 148 a 594 €.

Articolo 3

Modifica l'art. 142 del C.d.S. in materia di velocità dei veicoli incrementando sia le sanzioni pecuniarie (massimo 2.000 €) sia la durata della sospensione della patente (sino a due anni nei casi più gravi). Prevede che si possano impiegare per i controlli anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato e che le postazioni di controllo debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli/dispositivi di segnalazione luminosi.
Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite.
Sono previste delle aggravanti:

  • raddoppio delle sanzioni e del ritiro della patente per i guidatori di autocarri, ciclomotori, macchine agricole e autobus che superino i limiti di velocità imposti a tali categorie di veicoli;
  • sospensione della patente da 8 a 18 mesi (anziché da 6 a 12) per chi, nell'arco di un biennio, superi due volte i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60;
  • revoca della patente per chi, nell'arco di un biennio, superi 2 volte i limiti di oltre 60 km/h;
  • inibizione alla guida nella fascia oraria tra le 22 e le 7, nei 3 mesi successivi alla restituzione della patente, a seguito delle sanzioni comminate per il superamento dei limiti di velocità nella fascia ricompresa tra i 40 e i 60 km/h eccedenti.

Articolo 3-bis

Modifica l'art. 157 del C.d.S., introducendo il divieto, durante la sosta o fermata del mezzo, di tenere il motore acceso, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. La violazione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 €.

Articolo 4

Modifica l'art. 173 del C.d.S., vietando di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consentendo l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani.
Le multe vanno da 148 a 594 €, ma è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.

Articolo 5

Modifica gli artt. 186 e 187 del C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, prevedendo, per la guida in stato di ebbrezza, tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:

  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi viene prevista una sanzione pecuniaria da 500 € (prima 258) a 2.000 € (prima 1.032). E' stata inasprita la sospensione della patente, comminabile da tre (prima 15 gg.) a sei mesi (prima tre);
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la sanzione pecuniaria va da 800 a 3.200 €. La pena è dell'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 € sino ad un massimo di 6.000 €. La pena è dell'arresto fino a sei mesi e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.

In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente B nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per 90 gg., a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 €. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 €.
Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 € e con l'arresto fino a tre mesi.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.
La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Articolo 6

Introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza, l'inosservanza delle quali comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. In particolare:

- viene introdotto l'obbligo, per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di:

  • esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza;
  • interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test;

- dispone che nei programmi di educazione stradale delle scuole, siano introdotte anche informazioni sui rischi conseguenti all'assunzione di droghe e alcol al volante.

Articoli 6-bis

Dispone che in caso di violazione - nella fascia oraria tra le 22 e le 7 - delle norme contenute negli artt. 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del CdS, si applichi una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 € da destinare ad un "Fondo contro l'incidentalità notturna", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinato per l'attività di contrasto del fenomeno.

Articoli 6-ter

Stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 7

Prevede che le disposizioni del decreto-legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Articolo 8

Il D.L. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (4 agosto 2007).