La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti
del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al "Corpo dei
Carabinieri Reali" la duplice funzione di difesa dello Stato e di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Considerati primo Corpo dell'Armata di terra sin dalle origini,
i Carabinieri hanno mantenuto in permanenza questo singolare
privilegio anche nell'ambito dell'Esercito del Regno d'Italia, come
riconosciuto dal regolamento Organico, approvato con R.D. nel 1934,
e come ribadito dalla legge 368/1940, che fissano l'ordinamento del
Regio Esercito.
Si è consolidata così nel tempo la doppia essenza
dell'Istituzione, organismo militare ad ordinamento speciale,
che già nel 1922 è stata definita "Forza Armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza", anticipando la formulazione
della L. 121/1981.
Con il trascorrere del tempo, si è avvertita con sempre maggiore
impellenza la necessità di aggiornare e dare organicità alle norme
che regolavano la vita, il funzionamento ed i rapporti
istituzionali dell'Arma, risalenti ad anni remoti o via via
adottate in modo settoriale ed emergenziale.
La nuova fisionomia organizzativa e funzionale dell'Arma è stata
tracciata dai Decreti Legislativi n.297 "Norme in materia di
riordino dell'Arma dei Carabinieri" e n.298 "Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
Ufficiali dei Carabinieri", entrambi del 5 ottobre 2000, che hanno
costituito puntuale attuazione dei principi e dei criteri fissati
dall'art.1 della legge n.78 del 31 marzo 2000, recante
"Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei
Carabinieri".
[d]
Si è trattato di una revisione che, convalidando ed aggiornando
gli adeguamenti normativi introdotti negli ultimi decenni in
ragione della rapida evoluzione della nostra società, ha definito
un quadro organizzativo meglio aderente ai radicali mutamenti
intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di
Polizia, profondamente innovate dalle leggi n.382 dell'11 luglio
1978 ("Norme di principio sulla disciplina militare"), n.121 del 1°
aprile 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza") e n.25 del 18 febbraio 1997 ("Vertici militari").
A queste decisive esigenze ha voluto rispondere la legge n.78
del 31 marzo 2000, che ha attribuito un compiuto riconoscimento al
ruolo storicamente svolto dall'Arma, collocandola ordinativamente,
con il rango di Forza Armata, alle dirette dipendenze del
Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone formalmente
i compiti militari.
Sotto il profilo operativo, il nuovo ordinamento fa naturalmente
perno sulle Stazioni, alle quali è destinato
prioritariamente il significativo recupero di risorse derivanti
dalla nuova e più efficiente configurazione dei reparti, riordinati
con una più razionale ripartizione delle competenze tra i diversi
livelli gerarchici.