OLAF (Ufficio europeo di lotta
antifrode)
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha il compito di
reprimere le frodi ai danni del bilancio dell'Unione Europea.
Istituito con Decisione della Commissione Europea del 28 aprile
1999, (1999/352/CE, CECA) nell'ambito delle nuove competenze in
materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea,
l'Ufficio ha così sostituito l'Unità di coordinamento della lotta
antifrodi (UCLAF) creata dalla Commissione nel 1988 con un ambito
operativo limitato a questa sola istituzione.
La lotta contro le frodi comunitarie s'inserisce nel
quadro della "Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in materia
penale", ma, contemporaneamente, il perseguimento dei reati che
colpiscono gli interessi finanziari europei costituisce anche una
materia a sé stante, specifica e determinata, perché ad essere
aggredite sono le risorse economiche europee, e dunque si
colpiscono direttamente anche gli Stati Membri e i suoi
contribuenti.
L'OLAF nasce, quindi, dalla crescente consapevolezza che le
Istituzioni comunitarie e gli Stati membri attribuiscono alla
tutela degli interessi finanziari ed economici delle
Comunità.
Le competenze dell'OLAF
L'OLAF svolge tutte le funzioni investigative attribuite dalla
Commissione a tutela della normativa comunitaria e degli Accordi in
vigore con i Paesi terzi al fine di rafforzare la lotta contro le
frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che
danneggi gli interessi finanziari della Comunità Europea.
Oltre alla tutela degli interessi finanziari, l'Ufficio è
responsabile di tutte le attività connesse alla tutela degli
interessi comunitari da comportamenti irregolari perseguibili
amministrativamente o penalmente.
Al fine di coordinare l'azione degli Stati membri nella lotta
contro le frodi a danno degli interessi delle Comunità, l'OLAF
apporta loro il contributo della Commissione per organizzare una
collaborazione stretta e regolare tra le Autorità nazionali
competenti.
L'Ufficio, che fa parte dei servizi della Commissione, contribuisce
infine all'ideazione e all'elaborazione dei metodi di prevenzione e
di lotta contro le frodi.
I risultati delle sue indagini possono essere ammessi come prove
nei procedimenti penali degli Stati Membri. Il dato è significativo
perché per la prima volta un organo sovranazionale ha la
possibilità di raccogliere elementi di prova ai quali l'ordinamento
comunitario assicura poi una efficacia diretta nei singoli Stati
membri.
Le competenze dell'OLAF sono enumerate nella Decisione della
Commissione che lo istituisce e sono di seguito elencate:
- effettuare indagini amministrative esterne nel quadro della
lotta contro la frode, contro la corruzione e contro qualsiasi
altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle
Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a
qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni
comunitarie;
- effettuare indagini amministrative interne miranti a:
- lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle
Comunità;
- ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività
professionali, che possano costituire un inadempimento degli
obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in
sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento
degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni,
organi e organismi o del loro personale cui non si applica lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee;
- effettuare missioni d'indagine in altri settori su richiesta
delle istituzioni e organi comunitari;
- contribuire al rafforzamento della cooperazione con gli Stati
membri nel campo della lotta contro la frode;
- predisporre la strategia della lotta contro la frode
(preparazione delle iniziative legislative e regolamentari nei
settori d'attività dell'Ufficio, compresi gli strumenti previsti
dal titolo VI del trattato di Amsterdam);
- effettuare ogni qualsiasi altra attività operativa in materia
di lotta antifrode (apprestare le infrastrutture, raccogliere e
utilizzare le informazioni, fornire assistenza tecnica);
- agire come interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e
delle autorità di polizia;
- rappresentare la Commissione nel settore della lotta
antifrode.
Le competenze dell'OLAF nel settore della lotta contro le frodi
saranno dunque più ampie delle funzioni precedentemente attribuite
alla Commissione dai Regolamenti (CE, Euratom) n.2185/96 (tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee) e n. 2988/95
(controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai
fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
contro le frodi e altre irregolarità).
L'indipendenza investigativa dell'OLAF
Nello svolgimento delle indagini sulla gestione e sul finanziamento
di tutte le istituzioni e organi dell'Unione, l'OLAF gode di
un'indipendenza operativa assoluta, garantita in particolare da due
organi:
- il suo Direttore, il quale viene nominato dal Parlamento
Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
Europea, in accordo tra loro. Il Presidente ha facoltà di
presentare ricorsi alla Corte di Giustizia a tutela della propria
indipendenza. Inoltre, può avviare indagini non solo a richiesta
dell'Istituzione, dell'organo o dello Stato membro interessato, ma
anche di propria iniziativa;
- il Comitato di Vigilanza, che è incaricato di controllare lo
svolgimento delle inchieste; è composto da cinque personalità
esterne indipendenti, nominate congiuntamente dal Parlamento, dal
Consiglio e dalla Commissione Europea.
Un accordo interistituzionale concluso nel maggio 1999 dal
Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione Europea, precisa le
modalità in base alle quali devono svolgersi le inchieste interne
dell'OLAF allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e le
altre attività illegali che recano pregiudizio agli interessi
finanziari delle Comunità Europee. In base a tale accordo l'Ufficio
ha competenza a indagare su fatti rilevanti che possono configurare
un inadempimento degli obblighi professionali dei funzionari e
degli altri agenti, passibili di conseguenze sul piano penale o
disciplinare. Numerosi regolamenti precisano le modalità di
notifica delle irregolarità e di riscossione delle somme
indebitamente versate. |